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Le nostre regole

Struttura, attività e scopo della nostra associazione di promozione sociale in 23 articoli.

STATUTO

"GIULIA & ALESSIA PER SEMPRE CON NOI”

Si costituisce l’Associazione di Promozione Sociale - APS - denominata “Giulia & Alessia per sempre con noi”. La denominazione di “Associazione di Promozione Sociale”, sarà spendibile con i terzi, non appena la medesima verrà regolarmente registrata.
L'Associazione Giulia & Alessia per sempre con noi è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma degli artt. 36 e segg. c.c., nonché dal presente statuto.

L’Associazione ha sede legale e sociale nel comune di Budrio (BO) nella via Giordani n. 6. La sede sociale potrà essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso comune o di altro comune del territorio italiano con semplice delibera dell’Assemblea dei Soci, senza la necessità di modificare lo Statuto.

L’associazione Giulia & Alessia per sempre con noi è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività e della organizzazione stessa.
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L’Associazione di Promozione Sociale “Giulia & Alessia per sempre con noi” è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività culturale e di promozione sociale.

Le finalità che si propone di realizzare sono in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'ambito delle attività di interesse generale saranno quelle di:

  1. (1)  Promuovere e sensibilizzare attraverso i tutti i canali di comunicazione, maggiore consapevolezza sui comportamenti a rischio, e sull'ambivalenza dei comportamenti "estremi" adottati e sulla pericolosità di azioni e/o omissioni poste in essere soprattutto in ambienti dove spesso si è portati a ridurre l'attenzione. Si intende inoltre promuovere incontri ed eventi finalizzati a contrastare nell'ambito dell’infanzia e della famiglia, situazioni di disagio e marginalità sociale, mediante progetti di supporto genitoriale, integrazione scolastica, prevenzione dei comportamenti devianti e delle dipendenze e ogni altra iniziativa volta alla salvaguardia dei diritti dell’infanzia e della gioventù ad essere accolti in ambiti protettivi che diano opportunità di crescita serena e formativa.

  2. (2)  collaborare con Organismi Pubblici e Privati aventi affinità di interessi e scopi nell'intento di promuovere incontri ed eventi finalizzati a contrastare nell'ambito dell’infanzia e della famiglia, situazioni di disagio e marginalità sociale, mediante progetti di supporto genitoriale, integrazione scolastica, prevenzione dei comportamenti devianti e delle dipendenze e ogni altra iniziativa volta alla salvaguardia dei diritti dell’infanzia e della gioventù ad essere accolti in ambiti protettivi che diano opportunità di crescita serena e formativa;

  3. (3)  promuovere e realizzare Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

  4. (4)  promuovere attività rivolte all'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

  5. (5)  organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

  6. (6)  promuovere attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

  7. (7)  promuovere servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

  8. (8)  fare beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Per conseguire tali finalità l’Associazione intende:
a) Sensibilizzare adolescenti, ragazzi e adulti in azioni di promozione alla salute e prevenzione di comportamenti a rischio.
b) Promuovere maggior consapevolezza sui comportamenti a rischio, sull'ambivalenza dei comportamenti "estremi" adottati e sulla pericolosità di azioni e/o omissioni poste in essere
c) Trasferire competenze sulle modalità di assunzione di comportamenti per prevenire l'esposizione al rischio
d) Promuovere incontri con adolescenti e genitori sul proprio ruolo di sostegno nella fase della adolescenza per anticipare gli eventi che possono esporre al rischio.
e) Promuovere attività ricreative e culturali in favore dei giovani
h) Promuovere corsi di formazione per adolescenti e genitori, diffondendo una cultura del vivere sano ed equilibrato
i) tutela dei diritti umani, sociali, civili delle persone e, in particolar modo, delle persone con disabilità e delle vittime di emarginazione sociale, operando esclusivamente per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

l) individuare e approfondire quanto concerne il bene e l'interesse della famiglia e dei figli sotto il profilo educativo, sociale, culturale, etico, fisico e psicologico;
m) sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei confronti della scuola e dei problemi posti dai mass-media e dall'ambiente sociale nel quale vivono i loro figli.

n) Promuovere e diffondere la cultura della beneficenza e della carità, attraverso la raccolta alimentare spontanea donata dai singoli cittadini durante Giornate di Raccolta Alimentare e/o attraverso manifestazioni e/o eventi di autofinanziamento, per la successiva ridistribuzione alla povertà relativa ed assoluta, come famiglie indigenti, clochard, ecc., agli emarginati ed in generale a tutte le persone in stato di bisogno.

o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L’associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione per il compimento delle sopra citate attività, potrà aprire conti correnti ed effettuare depositi bancari, nonché effettuare tutte le spese e compiere tutte le operazioni gestionali e finanziarie necessarie per la propria gestione ed il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Sono aderenti all'associazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dall’Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualità di associato si perde comunque per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell’associazione.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

In caso di rigetto della domanda di un soggetto a far parte dell'Associazione, l'Organo di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’associazione.

In particolare matura il diritto di:

  •   eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

  •   essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  •   essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai

    sensi di legge;

  •   prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

  •   votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

    e il dovere di:

  •   rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

  •   svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

  •   versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

    Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e presso la sede sociale entro tre mesi dalla richiesta. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire nelle modalità previste dalla legge.

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea.
    Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
    L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

  1. Gli organi dell’associazione sono:

    • -  Assemblea dei soci,

    • -  Organo di amministrazione,

    • -  Presidente,

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione – messaggistica, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea:

  •   determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  •   approva il bilancio di esercizio;

  •   nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  •   nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  •   delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

    responsabilità nei loro confronti;

  •   delibera sull'esclusione degli associati;

  •   delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

  •   approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  •   delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

  •   delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

    competenza.

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

    Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

    E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3⁄4 dei soci

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

L’organo di amministrazione è composto da numero 4 (quattro) membri eletti dall’assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati . Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E’ ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri dell'Organo di Amministrazione. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L’adunanza è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Le risorse economiche dell’associazione possono essere costituite da: quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;

rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio

L’associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare

o specializzare l’attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

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